L’utilizzo dei dissipatori alimentari, in Italia, è regolamentato dal 2006.
L’articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[17], ne regolamenta l’utilizzo in Italia ed è stato più volte modificato.
L’attuale testo consente l’utilizzo di tritarifiuti in determinate condizioni. Di seguito l’articolo 9-quater del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172[18][19]:
“Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell’articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».”
Lo stesso articolo ha abrogato la norma di cui all’art. 2, cc. 8-bis e 19, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4[20], la quale modificava il comma 3 nei seguenti termini:
“3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura”.